testata

servizio civile
Attenzione!!!

Ecco le nuove Norme

 

2. Le nuove norme in materia di obiezione di coscienza

Riferimenti:.

· legge 8 luglio 1998, 230 (G.U. 163/98);

· Achille Maccapani, La Riforma dell'obiezione di coscienza. Guida operativa per i comuni alla legge 8 luglio 1998, n.230, Bergamo, Ica, 1998;

· Raccolta da moduli, a uso comune, sulla gestione del servizio civile (obiezione di coscienza), Bergamo, Ica, 1998.

Gli obblighi di leva possono essere adempiuti, oltre che con il servizio militare, anche con:

  • un servizio sostitutivo di leva, come vigile urbano o addetto alla sorveglianza di musei e di bellezze naturali;
  • un servizio civile, come obiettore di coscienza (10 mesi) o volontario in paesi in via di sviluppo (almeno 2 anni) o volontario in comunità terapeutica per il tossicodipendente al termine del periodo di recupero (dieci mesi).

In particolare, il servizio civile come obiettore di coscienza è regolato dalla legge 8 luglio 1998 n.230, che ha sostituito quella del 1972. Il fenomeno dell'obiezione di coscienza, in continua crescita, interessa ormai 50mila giovani l'anno, in genere con istruzione media-superiore e residenti in maggioranza nel Nord Ovest e a Roma.

Nell'esercizio delle libertà di pensiero, coscienza e religione, il cittadino ha diritto di scelta tra servizio militare e servizio civile come obiettore di coscienza.

Non sono ammessi però a quest'ultimo servizio coloro che:

  • sono titolari di porto d'armi;
  • hanno chiesto da meno di due anni di prestare servizio nelle forze armate, nei corpi armati dello stato o in altro impiego che comporti l'uso delle armi;
  • sono stati condannati, con sentenza di primo grado, per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione di armi e materiali esplodenti ovvero per violenza contro persone o ancora a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Il servizio civile ha durata pari a quella del servizio militare di leva (dieci mesi) e comprende un periodo di formazione e uno di attività operativa. Il primo prevede formazione civica e addestramento generale al servizio civile (differenziato secondo il tipo di impiego). Un periodo di addestramento aggiuntivo può essere previsto presso l'ente in cui verrà prestata l'attività operativa. L'obiettore può svolgere attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale. Egli può chiedere di prestare servizio all'estero, ad esempio in missioni umanitarie. Sono esclusi impieghi burocratico-amministrativi o in sostituzione di persone da assumere per obblighi di legge. Chiamata e assegnazione degli obiettori ai Comuni e agli altri enti convenzionali sono passate dalla responsabilità del Ministero della Difesa a quella della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, organizzato su una sede centrale e sedi regionali. Esso si avvarrà, fino a luglio del 2000, della collaborazione del Ministero della difesa. Il periodo concesso come limite massimo per l'impiego degli obiettori ammessi al servizio civile è di diciotto mesi fino al 31 dicembre 1999 e di nove mesi successivamente. Decorso inutilmente tale periodo, il cittadino ha diritto alla dispensa. La domanda di ammissione al servizio civile come obiettore di coscienza è presentata (anche dagli assoggettati alla leva di mare), all'Ufficio di leva del Distretto militare entro 15 giorni dalla data in cui è stato dichiarato "abile-arruolato". Egli menziona i motivi della richiesta e dichiara l'inesistenza di cause ostantive. Può anche indicare preferenze circa settore di attività, enti pubblici o privati, designando fino a 10 enti nell'ambito della regione prescelta. La mancata decisione del Ministero della difesa entro 6 mesi comporta l'accoglimento della domanda. Se la domanda è respinta, il cittadino può ricorrere al pretore (in futuro, al giudice unico) nella cui circoscrizione ha sede il Distretto militare. I già ammessi al ritardo per motivi di studio possono presentare la domanda entro il 31 dicembre 1999 se sono in chiamata nell'anno 2000. Successive disposizioni saranno impartite dall'Ufficio nazionale per il servizio civile. Agli ammessi al servizio civile è vietato detenere armi, assumere ruoli direttivi nella loro fabbricazione e commercializzazione, concorrere per l'arruolamento nelle forze armate o nei corpi armati dello stato o per ogni impiego che comporti l'uso delle armi. Tutti coloro che hanno prestato servizio civile ai sensi di questa legge o della precedente sono soggetti a richiamo in caso di pubblica calamità fino al compimento del 45° anno d'età. In caso di guerra o di mobilitazione generale, sono assegnati alla protezione civile o alla Croce Rossa.

E' punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni:

  • l'obiettore ammesso al servizio civile che si rifiuta di prestarlo;
  • chi, non avendo chiesto od ottenuto l'ammissione al servizio civile, si rifiuta di prestare servizio militare.

La sentenza penale di condanna esonera dagli obblighi di leva. Colui che in tempo di pace, anche senza addurre motivi, rifiuta il servizio militare sia quello civile, è esonerato dagli obblighi di leva quando abbia espiato almeno 10 mesi di reclusione.

All'obiettore in servizio possono essere inflitte le seguenti sanzioni:

  • diffida per iscritto;
  • multa in detrazione della paga;
  • sospensione di permessi e licenze;
  • trasferimento ad altro incarico, anche in regione diversa;
  • sospensione del servizio fino ad un massimo di 3 mesi, senza paga e con obbligo di recupero del servizio non prestato.

Le prime tre sanzioni sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente convenzionato, le altro dall'ufficio nazionale per il servizio civile.

L'Ufficio nazionale per il servizio civile:

  • stipula convenzioni per l'impiego degli obiettori;
  • ne cura formazione e addestramento;
  • verifica il rispetto delle convenzioni;
  • sperimenta forme di difesa civile non armata e nonviolenta;
  • aggiorna i responsabili del servizio;
  • attua un'informazione permanente dei giovani;
  • pianifica il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per addestramento periodico;
  • predispone il "regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza" e il "regolamento di gestione amministrativa del servizio civile".

I Comuni che intendano impiegare obiettori possono accedere alla convenzione se possiedono capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi indicano:

  • settori d'intervento di propria competenza, sedi e centri operativi per l'impiego degli obiettori, numero totale impiegabile dei medesimi, loro distribuzione nei vari luoghi di servizio;
  • disponibilità (o no) a fornire vitto e alloggio;
  • idoneità organizzativa (o no) ad addestrare al servizio civile.

Rimangono valide, a titolo temporaneo, le convenzioni già stipulate. L'Allegato 3 riporta, regione per regione, l'attuale situazione dei comuni convenzionati per l'impiego di obiettori di coscienza (in media, il 27%, con un minimo in Calabria, 8%, e punte in Lombardia, 54%, e Toscana, 62%).

Si è in attesa delle norme di attuazione e del testo delle convenzioni tipo, che devono essere emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 


| inizio pagina | zone calde | DS |