STATUTO DELLA COMUNITA' MONTANA V ZONA
Art. 1.- Costituzione e sede della Comunità Montana
Tra i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Greccio, Leonessa, Montenero Sabino,
Monte S. Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rivodutri, Colli
sul Velino, Contigliano, Labro e Rieti i cui territori, classificati montani,
in applicazione degli articoli 1, 14, 15 della legge 22-71952, n. 991 e
dell'articolo unico della legge 30-7-1957, ricadono nella zona omogenea
della V Zona della Comunità Montana delimitata con la legge regionale
n. 16 del 2-5-1973 ai sensi dell'art. 3 della legge 3-12-1971, n. 1102,
è costituita la Comunità Montana della V Zona, Ente di diritto
pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge 1102.
La Comunità ha sede in Rieti.
Art. 2. - Norme che regolano la Comunità
La Comunità Montana è regolata dalla legge nazionale 3-12-1971,
n. 1102 e dalle leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non
in contrasto con detta legge, dalla legge regionale 2-51973, n. 16 e da
eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale
della montagna, nonché dalle norme del presente statuto o di sue
modificazioni ed integrazioni regolarmente approvate.
Art. 3. - Scopi della Comunità
La Comunità soggetto di programmazione, si propone i seguenti scopi:
a) formulare, aggiornare, ed attuare, con la partecipazione delle popolazioni interessate il piano quinquennale per lo sviluppo sociale della zona, al fine di contribuire a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio, con l'impiego di tutte le forze lavoratrici disponibili.
b) di predisporre, coordinare ed attuare programmi di interventi intesi a difendere il suolo e tutte le colture, a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;
d) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio, derivanti dall'ambiente montano ed in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad essa conseguenti;
e) in questo quadro promuovere e coordinare la creazione e lo sviluppo di tutte le possibili forme associative e cooperative nel settore dell'agricoltura, con particolare riguardo alla zootecnia, dei servizi civili, del lavoro, del turismo, delle attività terziarie e delle attività delle industrie;
f) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona anche con tutti gli strumenti messi a disposizione dalla Regione e dallo Stato;
g) redigere, a norma dell'art. 30 della legge regionale n. 16, il piano urbanistico per l'assetto del comprensorio, allo scopo di coordinare ed orientare l'attività urbanistica dei Comuni e degli Enti interessati; chiedere alla Regione sulla base di tale piano - I'incarico per la redazione del piano regolatore intercomunale.
Per la redazione dei predetti piani, potrà essere compreso tutto o parte del territorio non montano dei Comuni partecipanti alla Comunità e il territorio non classificato montano ma intercluso nella zona in cui opera la Comunità Montana. Coordinare ed armonizzare l'attività dei Comuni per raggiungere i fini suddetti.
Art. 5.- Organi della Comunità
Sono organi della Comunità Montana:
il Consiglio; la Giunta; il Presidente.